L’Istituto, con il messaggio 26 settembre 2022, n. 3498, fornisce chiarimenti sulle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria, da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione nelle Marche del 15 e 16 settembre 2022.
Inoltre, il messaggio illustra le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze da parte delle Strutture INPS territoriali.
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), a norma dell’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa, tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nelle province di Ancona e Pesaro, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, sarà sufficiente descrivere sinteticamente, nella relazione tecnica, la tipologia delle attività lavorative svolte e dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività.
I datori di lavoro possono inoltre indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa dell’attività basata su previsioni ragionevoli che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti e dei macchinari. Se non fosse poi possibile rispettarla sarà possibile richiedere una proroga senza effetti sulla domanda già presentata.
Fonte INPS.it