Gli importi percepiti per l’espletamento dell’incarico di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente senza deroghe
Quando il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator (articolo 12, Dl n. 4/2019), cioè di coloro che aiutano i Centri per l’impiego a mettere in contatto i beneficiari del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro, è ben definito, le somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dagli stessi per lo svolgimento dell’attività non sono considerate percepite per “trasferte”. Con la risoluzione n. 67/E del 15 novembre, l’Agenzia delle entrate, Tuir alla mano, spiega perché tali indennità sono invece da considerare assimilate ai redditi di lavoro dipendente, senza deroghe.
L’input al chiarimento arriva dall’esplicita richiesta di alcuni navigator, in merito al trattamento fiscale del rimborso spese previsto da uno specifico contratto, sottoscritto dagli stessi con una società, finalizzato a fornire assistenza ai Centri per l’impiego nell’intero territorio di una determinata Provincia. In relazione a tali rimborsi, i navigator chiedono se gli stessi possano rientrare tra le indennità percepite per le trasferte (articolo 51, comma 5, del Tuir).
Al riguardo, l’Agenzia osserva, innanzitutto che, in virtù delle norme contenute nel Tuir (articoli 50, comma 1, lettera c-bis) e 52, comma 1), anche i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati in base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in virtù del quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere, concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato) costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato).
A questo principio generale, vengono poste specifiche deroghe in relazione ad alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte, quali, tra gli altri, le indennità di “trasferta” (articolo 51, comma 5).
Tale disposizione disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore per la prestazione dell’attività lavorativa “fuori dalla sede di lavoro” e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte, stabilendo che: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
L’Agenzia aggiunge, poi, che il ministero delle Finanze, con la circolare n. 326/1997, ha precisato che le indennità di “trasferta” sono corrisposte quando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto di assunzione.
Ebbene, valutati i contenuti del contratto, l’Agenzia rileva che l’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono, quindi, i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale riservato alle indennità di trasferta, sulle somme forfettariamente corrisposta.
Fonte FiscoOggi.it