Nello specifico caso, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore entrano nella base imponibile e concorrono quindi alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
I rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Non rientrano, infatti, nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del Tuir.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 421 del 25 agosto 2023, fornita a una società, la quale assegna ai propri dipendenti, in uso promiscuo, autovetture a trazione integralmente elettrica o ibrida, per le quali intende riconoscere, agli stessi dipendenti, il rimborso delle spese sostenute per la ricarica elettrica del veicolo assegnato effettuata presso la propria abitazione.
La società, in particolare, ritiene che le spese in argomento, da quantificare con criteri oggettivi, debbano essere escluse da imposizione fiscale (ex articolo 51, comma 4 lettera a), del Tuir) se rimborsate dall’azienda, in quanto costituiscono anticipazione per conto del datore di lavoro.
Inoltre, a parere dell’istante, anche gli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco), se rimborsati dall’azienda, devono essere esclusi da tassazione.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che il richiamato articolo 51, in generale, sancisce il ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ammette che la stessa disposizione individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
Nello specifico il comma 4, lettera a), dell’articolo 51, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
Da ultimo, poi, la legge di bilancio 2020, con l’obiettivo di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, ha modificato la citata lettera a), disponendo che per i veicoli “di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021».
In sostanza, ha confermato la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica degli stessi.
Per quanto riguarda i rimborsi degli oneri sostenuti dagli assegnatari in relazione ai costi di acquisto e installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, eccetera), l’Amministrazione ricorre alla circolare n. 326 del 1997, nella quale, tra l’altro, è stato chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo) che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Tanto premesso, l’Agenzia conferma l’assoggettabilità a tassazione, come redditi di lavoro dipendente, sia per i rimborsi delle spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo sia quelli per i costi sostenuti in relazione all’installazione delle infrastrutture propedeutiche al funzionamento degli stessi autoveicoli.
Fonte FiscoOggi.it