Nell’ambito delle nuove misure sul tema, una circolare firmata oggi si occupa anche di chiarire le modifiche, apportate dal decreto Anticipi, alla determinazione del fringe benefit in caso di prestiti ai dipendenti
Con la circolare n. 5/E, firmata il 7 marzo 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono diffuse le prime istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2024, in materia di welfare aziendale ma non solo. Il documento di prassi, infatti, si occupa anche del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistico, ricettive e termali, nonché del riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, la circolare tratta le modifiche, apportate dal decreto Anticipi, alla modalità di determinazione del fringe benefit,in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.
Sul welfare aziendale (articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024) – in tema di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro – si precisa che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa; il limite è innalzato a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale”, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) – interessi passivi per mutui – e 16 – canoni di locazione – del Tuir.
Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1-quinquies, del Tuir.
Quanto alle “spese per l’affitto”, le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Sempre sulle misure rientranti nel welfare, con riferimento alla determinazione del compenso in natura, derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi), la circolare chiarisce che, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale (cioè il 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti. Per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
Pertanto, relativamente agli importi degli interessi, assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.
Si precisa, inoltre, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, è effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, un nuovo conguaglio e da ciò consegue l’obbligo di rilasciare al lavoratore cessato e trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro i termini normativamente previsti, una nuova certificazione unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine anno.
Passando all’ultima misura sul welfare, commentata nella circolare, con riferimento alla detassazione dei premi di risultato (articolo 1, comma 1, Bilancio 2024) si chiarisce che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208(2015 (la Stabilità 2016).
E ancora, con riguardo alle novità concernenti il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali (articolo 1, commi da 21 a 25, Bilancio 2024), la circolare spiega che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che, nel periodo d’imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro e, nel calcolo del predetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande.
Come indicato dalla circolare, per procedere al recupero delle somme erogate, i sostituti d’imposta possono utilizzare l’istituto della compensazione.
Al riguardo, il documento precisa che il recupero in compensazione orizzontale, del trattamento erogato al lavoratore, deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, a tal fine, è utilizzabile il codice tributo “1702”, istituito con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E.
Da ultimo, sulle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (articolo 1, commi da 126 a 130, Bilancio 2024) la circolare spiega che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Viene specificato che i periodi anzidetti possono essere riscattati fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. Inoltre, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere, al proprio datore di lavoro, di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e il medesimo importo è portato in deduzione dal proprio reddito di impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo; i contributi versati per conto del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir).
Fonte FiscoOggi.it