L’Istituto fornisce indicazioni in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
L’INPS, con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2651, fornisce indicazioni sull’applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
I lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo includono tutti gli assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, con l’esclusione dei dirigenti.
Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono compresi anche i lavoratori a domicilio.
Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono presentare domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
Fonte INPS.it