Il lavoro festivo per molte aziende è una necessità imprescindibile perché connaturata alle particolari caratteristiche dell’attività svolta. Il fabbisogno di questa tipologia di prestazioni può essere soddisfatto ricorrendo a lavoro straordinario festivo oppure alle prestazioni di un lavoratore a chiamata precedentemente assunto con contratto di lavoro intermittente. Le due fattispecie devono essere valutate in relazione alle caratteristiche proprie delle due tipologie contrattuali ma anche tenendo conto del complessivo costo del lavoro.
Lavoro festivo
La legge prevede in linea generale che il lavoratore abbia diritto di astenersi dal lavoro e percepire l’ordinario trattamento economico retributivo in occasione delle giornate festive. La festività non costituisce però un giorno di riposo assoluto e l’azienda, in presenza di esigenze organizzative dell’attività economica, può richiedere lo svolgimento della prestazione.
Lavoro intermittente
Possono ricorrere al lavoro intermittente le aziende che:
- svolgono attività discontinue o intermittenti, nelle ipotesi stabilite dal CCNL o ai sensi del R.D. n. 2657/1923;
- assumono giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni;
- assumono lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati;
- utilizzano le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo.
Attenzione
È vietato il ricorso al lavoro intermittente in caso di sciopero, licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni negli ultimi 6 mesi, cassa integrazione attiva e mancata valutazione dei rischi.
Lavoro festivo
Le giornate comunemente indicate come festività si distinguono in:
- festività nazionali, che vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica;
- festività infrasettimanali, che determinano in capo al lavoratore il diritto un ulteriore giorno di riposo, senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione, soltanto se cadono di domenica.
Attenzione
In caso di orario di lavoro articolato su settimana corta, il compenso spettante deve essere determinato rapportando il valore pecuniario dell’orario settimanale ai 5 giorni effettivi di lavoro.
Lavoro intermittente
Si tratta di un contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Lavoro festivo
È opportuno che il datore di lavoro specifichi nella lettera di assunzione la possibilità di richiedere, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento dell’attività nei giorni festivi così da acquisirne la preventiva disponibilità, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e l’erogazione delle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato.
L’ordine di servizio per la prestazione di lavoro nel giorno festivo deve essere trasmesso al lavoratore, preferibilmente in forma scritta. In caso di lavoro prestato durante le festività, al lavoratore spetta la retribuzione normale oraria o giornaliera unitamente alla maggiorazione per lo straordinario festivo.
Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo;
- forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Attenzione
L’importo dell’indennità di disponibilità, nella misura determinata dai contratti collettivi, è escluso dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo ed assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
Lavoro festivo
Il lavoratore che presta attività in un giorno festivo ha diritto, a prescindere dalla tipologia di festività che ricorre:
- al trattamento economico per la festività;
- alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata, maggiorata, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
Lavoro intermittente
La chiamata del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio mobile con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro svolto.
Attenzione
Il superamento del limite previsto per legge, ad eccezione del settore del turismo, spettacoli e pubblici esercizi comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Fonte IPSOA.it