L’INPS, nella circolare n. 39 del 2025, detta ulteriori disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda, recependo le novità in misura di sostegno e integrazione salariale.
Con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025 l’INPS recepisce le novità in materia di misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda e si forniscono le relative istruzioni operative.
Beneficiari della misura
Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, l’INPS precisa che i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall’Istituto tra I destinatari della misura.
Sono altresì ammessi i datori di lavoro che:
- siano classificati ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Durata dell’integrazione salariale
Mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, gli altri datori di lavoro possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.
Presentazione della domanda
Per richiedere la misura di sostegno, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.
Ai fini della trasmissione della domanda occorre utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024″.
Inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, le aziende devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica, in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
Fonte IPSOA.it