Ai fini pensionistici, possono emergere nell’ambito della situazione previdenziale del lavoratore vuoti contributivi, detti anche “buchi”. Ciò può avvenire in corrispondenza di periodi di disoccupazione o nelle ipotesi di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro o di errori di comunicazione all’INPS. Questi vuoti, se non sanati, possono impattare sull’importo dell’assegno della pensione o incidere sul raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso. Alcuni di questi vuoti contributivi possono essere colmati a posteriori.
Nel corso della carriera lavorativa, è comune imbattersi in periodi scoperti da contribuzione previdenziale, noti come “buchi contributivi”, che possono derivare da disoccupazione, mancato versamento da parte del datore di lavoro o errori di comunicazione all’INPS. Questi periodi, se non recuperati, possono ridurre l’importo della pensione o ritardarne l’accesso.
Diverse soluzioni esistono per sanare tali periodi, ma non tutti i vuoti contributivi sono recuperabili. Ad esempio, i lavoratori autonomi non possono regolarizzare contributi non versati una volta prescritti. Tuttavia, per i dipendenti e i collaboratori, è possibile recuperare i contributi omessi tramite la costituzione di rendita vitalizia, purché non siano direttamente responsabili del mancato versamento.
Modalità di recupero dei buchi contributivi
I buchi contributivi possono essere recuperati tramite:
- riscatto: il riscatto è uno degli strumenti principali per recuperare i periodi senza contribuzione. Lo strumento è a titolo oneroso e può essere utilizzato per diverse situazioni:
- corsi di studio universitari e dottorati: è possibile riscattare i periodi di studio ai fini pensionistici, anche in forma agevolata per i periodi valorizzati con il sistema contributivo (art. 20, co. 6, D.L. n. 4/2019);
- astensione facoltativa per maternità: le madri lavoratrici possono riscattare i periodi di astensione facoltativa o congedo parentale (art. 35, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001);
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro: è possibile riscattare fino a 3 anni di interruzione del rapporto successivi al 1996 (art. 5, D.Lgs. n. 564/1996);
- formazione professionale e ricerca: anche i periodi dedicati a studio o ricerca, se successivi al 1996, possono essere riscattati (art. 6, D.Lgs. n. 564/1996);
- intervalli tra lavori discontinui: periodi tra contratti temporanei o stagionali possono essere recuperati tramite riscatto (art. 7, D.Lgs. n. 564/1996);
- part-time e assistenza ai disabili: il riscatto può coprire i periodi di lavoro part-time scoperti da contribuzione a causa della retribuzione bassa (sotto il minimale) e per i periodi dedicati all’assistenza di persone con disabilità (art. 8, D.Lgs. n. 564/1996; art. 44, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001);
- servizio civile volontario e gravi motivi familiari: sono riscattabili i periodi di servizio civile reso dal 2009 e quelli di congedo per gravi motivi personali o familiari (art. 4, c. 2, legge n. 53/2000).
- pace contributiva: per il biennio 2024-2025 è possibile riscattare fino a 5 anni di buchi contributivi; la possibilità è riservata agli iscritti INPS privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (art. 20, D.L. n. 4/2019);
- costituzione di rendita vitalizia: se i contributi sono caduti in prescrizione, i lavoratori dipendenti possono riscattarli tramite la costituzione di una rendita vitalizia (art. 13, legge n. 1338/1962);
- lavoro all’estero: sono riscattabili anche i periodi di lavoro subordinato in Paesi non convenzionati con l’Italia;
- riscatto e computo per dipendenti pubblici: per i dipendenti pubblici sono previste specifiche forme di riscatto, tra cui i periodi di servizi statali non di ruolo, servizi presso università estere e periodi intercorsi tra la decorrenza giuridica e quella economica del rapporto di lavoro (D.P.R. n. 1092/1973). Inoltre, vi è la possibilità di riunire gratuitamente i servizi resi a diversi enti pubblici e di computarli ai fini pensionistici;
- accredito figurativo: alcuni periodi di assenza possono essere coperti tramite accredito figurativo, ossia senza oneri per il lavoratore. Questo include:
- congedi di maternità e paternità;
- integrazioni salariali;
- assenze per la cura di figli o familiari con disabilità;
- servizio militare;
- periodi di malattia o infortunio;
- periodi di disoccupazione indennizzata.
Non esistono limiti temporali per l’accredito figurativo, sebbene per le pensioni di anzianità esista il limite massimo di 5 anni per i contributi figurativi (art. 15, D.Lgs. n. 503/1992);
- contribuzione volontaria: è possibile coprire i periodi non lavorati versando contributi volontari. Questa opzione richiede l’autorizzazione dell’INPS e può essere applicata solo ai periodi correnti. Tuttavia, i contributi volontari possono anche coprire il semestre precedente la domanda. L’autorizzazione al versamento richiede almeno 5 anni di contributi pregressi o 3 anni nell’ultimo quinquennio;
- regolarizzazione: i lavoratori autonomi e i professionisti possono regolarizzare i contributi omessi prima della prescrizione, pagando i contributi dovuti, le sanzioni e gli interessi. Oltre la prescrizione, non è più possibile recuperare tali contributi;
- segnalazione contributiva: se mancano contributi nell’estratto conto a causa di errori, è possibile inviare una segnalazione all’INPS tramite le procedure FASE (per il settore privato) e RVPA (per i dipendenti pubblici) per correggere la situazione;
- ricostituzione della pensione: se i contributi vengono accreditati dopo la liquidazione della pensione, l’INPS procederà alla ricostituzione del trattamento pensionistico, ricalcolando l’importo. In alcuni casi, il lavoratore potrà ricevere anche gli arretrati.
Calcolo dei costi di riscatto
Il costo del riscatto varia a seconda del sistema di calcolo applicato:
- sistema della riserva matematica: utilizzato per i periodi pre-1996 e per chi ha maturato 18 anni di contributi entro il 1995, prevede il calcolo dell’importo pensionistico con e senza i periodi da riscattare, la differenza viene moltiplicata per un coefficiente che tiene conto di età, contribuzione, sesso e situazione del lavoratore;
- sistema contributivo: applicato ai periodi successivi al 1996, prevede il calcolo dell’onere di riscatto in base al reddito imponibile dell’ultimo anno e all’aliquota contributiva (33% per i lavoratori dipendenti);
- sistema forfettario agevolato: riservato al riscatto della laurea e periodi assimilati, l’onere è calcolato in base al reddito minimale annuo vigente presso la gestione commercianti e moltiplicato per l’aliquota contributiva (33%).
Modalità di pagamento
Il pagamento del riscatto può avvenire in un’unica soluzione o in rate mensili, fino a un massimo di 60 rate (120 per il riscatto della laurea e la pace contributiva). In caso di mancato pagamento, la domanda di riscatto decade, ma può essere presentata nuovamente.
Calcolo dei costi dei contributi volontari
Il calcolo dei contributi volontari per i lavoratori del settore privato si basa sul reddito imponibile degli ultimi 12 mesi. Se il reddito è inferiore al minimale annuo stabilito dalla gestione previdenziale, si utilizza quest’ultimo come base di calcolo. L’aliquota contributiva vigente viene applicata al reddito imponibile, determinando così l’importo annuale della contribuzione volontaria. I versamenti sono trimestrali e subiscono rivalutazioni annuali. Sistemi di calcolo diversi si applicano per i lavoratori autorizzati prima del 1996 e per gli autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS.
Calcolo del valore della contribuzione figurativa
Il valore dei contributi figurativi è, per i periodi accreditati fino al 2004, basato su una retribuzione settimanale che si calcola come la media delle retribuzioni effettive, percepite durante l’anno solare in cui si collocano i contributi figurativi, escludendo le settimane con retribuzioni ridotte. Dal 2005, si considera la normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. Differenti metodi di calcolo si applicano in casi particolari, come congedi di maternità, disoccupazione o integrazioni salariali.
In generale, non ci sono limiti massimi per l’accredito di contributi figurativi. Tuttavia, l’art. 15 del D.Lgs. n. 503/1992 impone un limite massimo di 5 anni di contributi figurativi per i lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1992, applicabile solo per il diritto alle pensioni di anzianità e anticipate. Possono esserci ulteriori limitazioni temporali per specifici eventi, come disoccupazione, malattia e infortunio. Per le pensioni di anzianità e anticipate, è necessario maturare anche 35 anni di contributi, escludendo i periodi di disoccupazione, malattia e infortunio, per i lavoratori del settore privato non nel sistema di calcolo interamente contributivo della pensione (art. 22, co.1, legge n. 153/1969).
Conclusioni
Recuperare i buchi contributivi può essere vantaggioso per incrementare l’anzianità contributiva o anticipare il pensionamento. Tuttavia, ogni metodo ha costi e requisiti specifici, che devono essere attentamente valutati. Una consulenza previdenziale è fondamentale per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Fonte IPSOA.it