Con il messaggio n. 639 del 2025 l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle ipotesi di “dimissioni per fatti concludenti” introdotte dal Collegato lavoro. In particolare, sono stati forniti chiarimenti sull’accesso del lavoratore alla prestazione di disoccupazione NASpI, su come deve essere svolta la procedura e qual è il nuovo codice risoluzione da indicare nel flusso Uniemens.
Con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025 l’INPS è intervenuta con riferimento alla nuova fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni per fatti concludenti) introdotta dal Collegato Lavoro (art. 19 della legge n. 203/2024) rispetto alla quale la legge ha previsto l’esclusione dal versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012.
Le dimissioni per fatti concludenti
L’assenza ingiustificata del lavoratore, laddove protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, consente al datore di lavoro di attivare la nuova procedura in vigore dal 12 gennaio 2025.
Previa comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa all’obbligo di versare il contributo di licenziamento all’INPS. Il lavoratore resta comunque tutelato laddove dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. In questo caso è posto in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, senza alcuna necessità di invio delle dimissioni volontarie telematiche da parte del lavoratore. Il datore di lavoro invia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica.
N.B. L’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, derivante dalle dimissioni di fatto, non si applica nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, ma anche nell’ipotesi in cui la Sede territoriale dell’INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
In questo caso la sede territoriale dell’INL provvede a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta (INL n. 579 del 22 gennaio 2025).
Spettanza della NASpI
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, prevista solo nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della
legge n. 203/2024, si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (cfr. la circolare n. 22 marzo 2013), in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Fasi della procedura
Alla luce dei chiarimenti operativi forniti dall’INL nella nota n. 579 del 2025 e dall’INPS nel
messaggio n. 639 del 2025, le fasi della procedura di consolidamento delle dimissioni di fatto possono essere riassunte come segue:
Step n. 1
Il datore di lavoro, prima di risolvere il rapporto di lavoro, è tuttavia obbligato a dare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
N.B. La risoluzione del rapporto di lavoro non è sospensivamente condizionata dall’intervento dell’Ispettorato territoriale del lavoro
Step n. 2 (eventuale)
Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, ovvero:
- contattare il lavoratore;
- sentire altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili ad accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
N.B. Gli eventuali accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Step n. 3
Il datore di lavoro invia comunicazione Unilav di cessazione rapporto di lavoro.
Step n. 4
Il datore di lavoro:
- non versa il contributo NASpI;
- può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
- non tiene conto del rapporto di lavoro cessato ai fini del calcolo dell’incremento occupazione o del diritto di precedenza
Il lavoratore non può fruire della NASpI.
Step n. 5
Il datore di lavoro indica all’interno del flusso Uniemens il nuovo codice “Tipo Cessazione” “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.
Step n. 6 (eventuale)
(entro i successivi 30 giorni) Il lavoratore prova l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro oppure l’Ispettorato accerta autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
Step n. 7 (eventuale)
L’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione:
- al lavoratore, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto a presentare le dimissioni per giusta causa;
- al datore di lavoro in risposta alla comunicazione via PEC ricevuta.
Fonte IPSOA.it