Si avvicina il 30 giugno 2024, termine entro cui i datori di lavoro sono tenuti a controllare che i propri lavoratori dipendenti abbiano completato la fruizione delle ferie legali maturate nel 2022. Occorre monitorare la situazione, in quanto, la mancata fruizione delle ferie può comportare l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’obbligo di versamento anticipato dei contributi previdenziali sull’importo della retribuzione potenzialmente dovuta per le ferie non godute.
La corretta gestione delle ferie legali è uno dei principali doveri a cui il legislatore vincola l’azienda (D.Lgs. n. 66/2003), poiché il rispetto dei termini inderogabili e indisponibili previsti dalla norma è presupposto fondamentale per la tutela della salute del lavoratore subordinato.
La mancata fruizione delle ferie può comportare l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 66/2003 e l’obbligo di versamento anticipato dei contributi previdenziali sull’importo della retribuzione potenzialmente dovuta per le ferie non godute.
Maturazione delle ferie
Le ferie maturano in proporzione al periodo di servizio prestato dal lavoratore, ivi inclusi i periodi di assenza dal lavoro per:
- maternità e paternità obbligatori (art. 2110, c. 3, c.c.; art. 22, c. 3, e 29, D.Lgs. n. 151/2001);
- malattia e infortunio (art. 2110, c. 3, c.c.);
- incarichi presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. n. 361/1957);
- congedo parentale.
Non sono, invece, computabili nel periodo di servizio utile ai fini delle ferie: le assenze dovute a:
- malattia del bambino (art. 48, D.Lgs. n. 151/2001);
- aspettativa concessa ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (art. 31, legge n. 300/1970);
- CIG a zero ore.
Termini di fruizione ordinari
La disciplina generale sulla fruizione delle ferie legali prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di:
- concedere e far godere almeno 2 settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione. Nell’ipotesi di lavoratore assunto in corso d’anno va preso in esame l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l’anno solare. Le due settimane devono essere fruite consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa;
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.
AI CCNL la legge ha assegnato facoltà di:
- aumentare la misura delle ferie che maturano ogni anno;
- ridurre il limite minimo delle 2 settimane di frizione nell’anno, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali;
- prolungare il termine di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.
Sospensione dei termini di fruizione
Il termine obbligatorio di fruizione delle ferie si sospende se si realizza una causa di sospensione del rapporto (congedo di maternità obbligatoria o facoltativa, malattia, CIG).
Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste dalla legge che si siano verificate nei 18 mesi di riferimento, il termine rimane sospeso per un periodo pari a quello del legittimo impedimento e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa (INPS, mess. n. 18850/2006).
Sanzioni
In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, il datore di lavoro si espone a:
- sospensione del DURC per 3 mesi dalla data di ultimo rilascio, se la violazione riguarda più del 20% del personale dipendente (D.M. del 24 ottobre 2007);
- irrogazione di una sanzione che va da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione (da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni e da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni).
Il datore di lavoro è dunque legittimato ad “obbligare” i propri lavoratori dipendenti a rispettare i termini di fruizione, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Gestione dell’obbligo contributivo
Con le retribuzioni del mese di luglio 2024, i datori di lavoro devono liquidare all’INPS la contribuzione calcolata sulle ferie di competenza dell’anno 2022 non ancora fruite e riportarne i dati nella relativa denuncia Uniemens.
Si tratta di un anticipo contributivo che sarà successivamente recuperato: nel mese in cui il lavoratore godrà di tali periodi di ferie, infatti, il datore di lavoro ridurrà l’imponibile calcolato sulla retribuzione del mese assoggettata a contribuzione, recuperando la relativa contribuzione già versata.
Sostanzialmente, la mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, comporta l’obbligo del datore di lavoro di versare all’INPS i contributi sui residui delle ferie maturate e non ancora godute.
Nella denuncia contributiva Uniemens di competenza è dunque necessario indicare le variabili retributive identificate con la causale “Ferie”.
Fonte IPSOA.it